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ARTICOLO 1 E' costituita una Associazione denominata " COMITATO DIFESA DEL CITTADINO "
ARTICOLO 2 L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di promuovere ogni attività a tutela dei diritti del Cittadino - senza distinzione politica - contro ogni sopruso.
Al fine di cui sopra, l'Associazione si propone di:
a) Tutelare i cittadini per la difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti avanti a qualunque Ente o Autorità nazionale o internazionale anche costituendosi quale parte civile in procedimenti giudiziari.
b) Promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti al fine di garantire una efficace tutela dei diritti.
c) Promuovere istanze presso Enti Pubblici, Territoriali, Consorzi, Privati, Enti morali e organizzazioni internazionali per la salvaguardia dei diritti.
d) Sensibilizzare, attraveros la stampaed ogni altro mezzo di informazionee di propaganda la pubblica opinione di ordine ai "Diritti del Cittadino".
L'Associazione al fine di cui sopra potrà avvalersi di professionisti, periti ed espertie potrà promuovere qualsiasi attività culturale, convegni, seminari, cineforum e dibattiti per sollecitare l'ineresse generale.
ARTICOLO 3 L'Associazione ha sede in Roma, Via Gallia26, presso il rag. Giorgio Forti.
ARTICOLO 4 La durata dell'Associazione è illimitata.
ARTICOLO 5 Possono far parte dell'Associazione i Cittadini Italiani e gli stranieriresidenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici.
I soci sono classificati in tre distinte categorie:
- SOCI FONDATORI: quelli che hanno partecipato alla costituzionedell'Associazione e coloro che saranno ammessi con tale qualifica dal Comitato Direttivo;
- SOCI BENEMERITI: quelli che per la loro personalità, per la loro frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente all'Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.
- SOCI FREQUENTATORI E SOSTENITORI: coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e sono ammessi a frequentare l'Associazione stessa.
I soci frequentatori e sostenitori, seppur eventualmente ammessi alle adunanze dell'associazione per esprimere un parere consultivo, non hanno diritto di voto.
Chi desidera essere ammesso a far parte dell'associazione, dovrà presentare domanda scritta al Comitato Direttivo che deciderà sulla stessa in via definitiva ed insindacabile.
Gli associati sono tenuti a versare la quota di iscrizione e la tassa annuale.
ARTICOLO 6 La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati.
L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che:
1) non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottatedagli organi socaili;
2)che si renda moroso nel versamento delle quote sociali;
3) che svolga attività contraria od in concorrenza a quella dell'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini.
L'esclusione, la decadenza ed il recesso diventano operanti dall'annotazione sul libro dei soci.
La cessazione per qualunqe causa dalla qualità di socio non comporta alcun diritto sul parimonio dell'Associazione.
ARTICOLO 7 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione;
b)dai versamenti delle tasse annuali;
c)da qualunque liberalità provenisse dall'Associazione;
d) da contributi per i fini dell'Associazione da chiunque a qualsiasi titolo pervenuti;
e) da sovvenzioniper i fino dell?Associazione da parte di Enti Pubblici e privati.
ARTICOLO 8 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redigerà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Eventuali residui attivi andranno ai fondi di riserva.
ARTICOLO 9 Sono organi dell'Associazione:
a) L'assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente dell'Associazione;
Il segretario Generale.
ARTICOLO 10 L'assembela è la riunione di tutti gli associati Fondatori e Benemeriti in regola con le disposizioni del presente statuto.
Gli associati Fondatori e Benemeriti hanno diritto al votose iscritti da almeno tre mesie sono in regola con i versamenti.
ARTICOLO 11 L'assembela è ordinaria e straordinaria.
Essa è convocata dal Comitato Dierettivo mediante avviso contenete le indicazioni del giorno, dell'ora, del luogo (anche fuori dalla sede sociale purcè in Italia) dell'adunanza, nonchè delle materie da trattare.
L'avviso deve essere inviato ai soci con lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto a partecipare alla medesima.
L'assemblea ordinaria approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancioconsuntivo e il bilanciopreventivo: nomina il Comitato Direttivo, delibera sugli oggetti relativi alla gestione sociale eventualmente sottoposti al suo esame dal comitato direttivo;delibera in merito all'approvazione dei regolamneti e loro variazioni, secondo le proposte del Comitato direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione di loro poteri.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con l'inetrvento della metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con l'interventodi almeno i due quinti dei soci aventi diritti al voto.
Essa delibera a maggioranza assoluta; a parità dei voti prevali il voto del Presidente dell'Associazione.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta: a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I socipossono farsi rappresentare in assemblea mediante delega ad altro socio avente diritto al voto con il massimo di quattro deleghe.
ARTICOLO 12 L'asemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo ed in sua mancanza dal Vice Presidente, nomina altresì un Segretario e se crede necessario due scrutatori anche non soci.
ARTICOLO 13 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente lo creda opportuno è redatto da notaio scelto dal Presidente.
ARTICOLO 14 L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo, composto da quattro a sette membri anche non soci, eletti dall'assembela che durano in carica un triennio e sonorieleggibili.
Almeno i due terzi del Comitato direttivo deve essere composto da Soci Fondatori e Benemeriti.
ARTICOLO 15 Al Comitato direttivo spettano i più ampi poteridell'amministrazione sia ordinaria che staroidrinaria, senza eccezzione di sorta, essendo ad esso Comitato attribuito tutto ciò che per legge o per statutonon è inderogabilmente devoluto ad altro organo sociale. Esso stabilisce altresì annualmente l'imprto delle tasse annuali e delle quote di ammissione.
Al Comitato direttivo è inoltre demandato di predisporre se del caso un regolamento di esecuzione del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Comitato Direttivo il quale potrà nominare avvocati e procuratori con la facoltà di transigere, conciliare.
Potrà altresì riscuotere quanto dovuto all'Associazione da terzi, Enti pubblici e privati rilasciandone liberatorie quietanze.
In assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza di cui comma precedente spetta al Vice presidente del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 16 Il comitato direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari: provvede alla firma della corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza.
Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario Generale è conferita la rappresentazna legale verso i terzi.
ARTICOLO 17 Ai membri del Comitato Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Gli eventuali compensi ed indennità dovranno essere stabiliti dall'assemblea.
ARTICOLO 18 Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, o quando ne sia fatta richiesta dai consiglieri, con indicazione concorde della materia da trattare e delibera la maggiorenza dei presenti. A partià di voti prevale il voto del Presidente.
La convocazione è fatta con preavviso di tre giorni ed in caso si urgenza telegraficamente con preavviso di 24 ore.
ARTICOLO 19 L'assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento dell'associazione dovrà procedere alla nomina di tre liquidator, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
ARTICOLO 20 In caso di cessazione dell'associazione, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualòistico, preferibilmente ad altra associazione avente analoghe finalità.
ARTICOLO 21 Per quanto non espressamnete previstodal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni.
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